La questione dei lavori e dei crediti superbonus “incagliati”, per mancanza di compratori dei corrispondenti crediti d’imposta, continua a riproporsi. È di ieri (oggi per chi scrive) l’ultima manifestazione tenutasi davanti al MEF, con anche l’attiva partecipazione dell’ex Premier Giuseppe Conte. Chi aderisce a queste proteste si definisce «esodato superbonus truffato dallo Stato» ed è certamente una scelta comunicativa intelligente, stante l’autentico terrore che la parola “esodato” genera, sin dal 2012, in qualunque politico e in qualunque Governo che si ritrova in potenziale contrapposizione con chi, a torto o a ragione, così si definisce.
In verità, però, non esistono «esodati superbonus truffati dallo Stato»; perché, sin dalle norme del Decreto Rilancio (Governo Conte II), che hanno introdotto per la prima volta la possibilità “generalizzata” di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni edilizie, la normativa non ha mai previsto un intervento diretto dello Stato, o anche solo una garanzia da parte dello Stato, ai fini della certezza di ottenere la “monetizzazione” dei bonus edilizi mediante l’acquisto dei crediti d’imposta.
Sin dal principio, le norme prevedevano la possibilità di ottenere la “monetizzazione” dei bonus edilizi mediante l’acquisto dei crediti d’imposta, a patto che vi fosse un compratore interessato ad acquistarli, ivi comprese banche e altri intermediari finanziari. Le successive modifiche alla disciplina delle opzioni, introdotte a partire dall’inizio del 2022 (Governo Draghi), hanno soltanto limitato il numero di cessioni consecutive effettuabili di un medesimo credito d’imposta, senza modificare per il resto una disciplina che era già stata formulata dagli originari estensori del Decreto Rilancio (Governo Conte II) quale «opportunità tra privati» e non quale «diritto garantito dallo Stato», sino ad arrivare al cosiddetto «blocco delle opzioni» disposto a inizio 2023 (Governo Meloni), ma soltanto per i “nuovi lavori”, cioè per quelli per i quali, alla data del 17 febbraio 2023, non risultava ancora depositata la CILA-S.
Se, dunque, non esistono «esodati superbonus truffati dallo Stato», è però vero che esistono «contribuenti truffati dalla cattiva politica», nel senso che, per lo meno sino all’emanazione del DL 16.2.2022 n. 4 (Governo Draghi), con il quale fu abrogata la possibilità di numero illimitato di cessioni consecutive effettuabili di un medesimo credito d’imposta, introducendo limiti al numero massimo di cessioni consecutive, la previgente illimitata possibilità di cessioni consecutive di un medesimo credito d’imposta era stata “venduta” dagli estensori delle norme originarie (Governo Conte II), a livello di comunicazione politica, alla stregua di una implicita garanzia per tutti di riuscire a cedere i propri crediti d’imposta (anche se è evidente che, in assenza di compratori interessati, anche l’illimitata possibilità di cessione non dava assolutamente questa certezza e va d’altro canto ricordato che l’introduzione di limitazioni al numero di cessioni consecutive rispondeva alla diversa esigenza di arginare le truffe – quelle sì vere truffe – perpetrate però ai danni dello Stato, attraverso la creazione di crediti d’imposta per lavori inesistenti fatti passare di mano più volte, per renderne non ricostruibile l’origine, prima di arrivare al vero compratore finale solvibile).
I «contribuenti superbonus truffati dalla cattiva politica», rispetto ai quali può essere valutata l’adozione di misure eccezionali e asistemiche, sono in ogni caso quelli e soltanto quelli che hanno deliberato l’approvazione di lavori (nel caso di condomìni), assunto impegni contrattuali e depositato CILA-S entro il 16 febbraio 2022. Chiunque abbia deliberato l’approvazione di lavori (nel caso di condomìni), assunto impegni contrattuali e depositato CILA-S dopo tale data, lo ha fatto in un contesto in cui era ormai noto, al di là di qualsiasi buona fede, che la “monetizzazione” dei bonus edilizi mediante l’acquisto dei crediti d’imposta non poteva in alcun modo considerarsi certa, in assenza di un terzo che avesse già garantito il proprio impegno all’acquisto una volta maturato il credito d’imposta. A partire da quella data, i committenti che abbiano affidato in appalto i lavori, subordinatamente alla concessione dello sconto in fattura, ad imprese appaltatrici e general contractor che non hanno poi avviato i lavori, oppure li hanno lasciati incompleti, perché al momento della stipula del contratto non avevano già un compratore dei crediti d’imposta che sarebbero maturati dallo sconto in fattura, sono contribuenti che possono certamente considerare contrattualmente inadempiente, inadeguata e scorretta la propria controparte contrattuale, ma che non possono in alcun modo sentirsi “truffati” dalla politica e tanto meno dallo Stato.
Allo stesso modo, le imprese appaltatrici e i general contractor che abbiano eseguito lavori concedendo ai propri committenti sconti sul corrispettivo senza poi trovare un compratore dei corrispondenti crediti d’imposta, sono contribuenti che possono certamente considerare contrattualmente inadempiente, inadeguato e scorretto colui che aveva assunto l’impegno all’acquisto senza poi onorarlo (per tacere di quelle imprese che, invero improvvidamente, avessero concesso anche dopo il 16 febbraio 2022 sconti sul corrispettivo senza prima assicurarsi quanto meno un impegno all’acquisto dei corrispondenti crediti d’imposta da parte di un terzo compratore), ma che non possono in alcun modo sentirsi “truffati” dalla politica e tanto meno dallo Stato. Può non piacere, ma capita sovente che la verità faccia male.
L’articolo Superbonus, i cittadini sono stati truffati proviene da Il Riformista.